Dispersione delle ceneri
L’interessato (coniuge/parenti del defunto), deve presentare la domanda di autorizzazione alla dispersione e produrre la dovuta documentazione sulla manifestazione di volontà espressa dalla persona deceduta quando era in vita, all’Ufficio di Stato Civile.
Se non vi é documento da cui risulti la volontà del defunto, occorre la dichiarazione resa dal coniuge e, in sua mancanza, dai parenti più prossimi di fronte a pubblici ufficiali con sottoscrizione appositamente autenticata, che tale domanda rispetta la volontà del defunto quando era in vita.
L’Ufficiale di Stato civile, se sussistono i requisiti, emette l’autorizzazione alla dispersione contenente tutte le prescrizioni alle quali ci si deve attenere nella dispersione.
Chi può essere disperso:
La dispersione delle ceneri in natura è consentita a chiunque.
La dispersione delle ceneri nelle aree cimiteriali è riservata a coloro che erano residenti al momento del decesso, o deceduti nel territorio del Comune o a non residenti.
Autorizza il comune ove è avvenuto il decesso, la Dispersione delle Ceneri o l’ Affido dell’ Urna presso la residenza del congiunto. Il suggerimento è di affidarsi all’ Impresa Funebre di fiducia.