Informazioni: Raccolta delle spoglie mortali esumazione ed estumulazione

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione.

Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

L’estumulazione con successiva apertura del feretro per la riduzione dei resti ossei in cassetta ossario

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal sindaco.

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell’autorità giudiziaria per indagini nell’interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall’autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l’osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale e dell’incaricato del servizio di custodia.

Le Esumazioni Ordinarie

Sono operazioni che vengono svolte trascorsi i termini ordinari di durata delle concessioni: 10 anni per le sepolture a terra e solitamente 20 o 30 anni per le sepolture in loculo;

Esumazione ed estumulazione hanno come finalità la raccolta delle spoglie mortali in una cassettina ossario o in un urna cineraria per permettere alla famiglia di continuare a riservare un posto per i propri cari e concedere loro una seconda sepoltura.

1. Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell’ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettine di zinco.

2. Tutti i rifiuti risultanti dall’attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Esumazioni Straordinarie

Salvo i casi ordinati dall’autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

  • a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;
  • b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.